17.05.2023
Decreto lavoro: le modifiche al d.lgs 81/08

Il 4 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

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DECRETO LAVORO: LE MODIFICHE AL D.LGS 81/08

Il 4 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

Il 4 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
 
Il Decreto Legge è costituito dai seguenti capitoli:
  • Capo I Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa
  • Capo II Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi
  • Capo III Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro
  • Capo IV Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale
  • Capo V Disposizioni finali
Non è escluso che il DL 48 possa subire ulteriori modifiche durante l’iter di conversione in Legge.
 
Nello specifico il Capo II del D.L. 48/2023 riguarda i temi della salute e sicurezza sul lavoro: l’art. 14, interviene con una serie di modifiche al testo del D. Lgs. 81/2008, mentre gli artt. 15, 16, 17 e 18 introducono nuovi aspetti normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
 
Le principali modifiche, in sintesi, riguardano:
 
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
  • nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.
Tale modifica introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.
 
Articolo 21 - Componenti dell’impresa familiare e lavoratori autonomi
dovranno utilizzare idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;
 
Articolo 25 - il medico competente formulerà il giudizio di idoneità anche sulla base della cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e comunica al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in caso di sua impossibilità;
 
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 
Viene introdotto il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Tale modifica nasce anche dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.
 
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 
I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio al fine di vigilare nei luoghi di lavoro;
 
Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 
Prevista una autocertificazione del soggetto che prende a noleggio l’attrezzatura che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico;
 
Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento 
Prevista anche per Il datore di lavoro se utilizza delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71;
 
Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro per mancata formazione/addestramento se utilizza delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71.
 
 
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