30.03.2022
Covid: ecco le nuove regole a decorrere dal 1° aprile
Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza
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COVID: ECCO LE NUOVE REGOLE A DECORRERE DAL 1° APRILE
Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n.24/2022 si da seguito alle attività di “allentamento” delle restrizioni legate alla pandemia, anche in funzione del termine dello stato di emergenza previsto per il prossimo 31 marzo.
Riassumiamo qui di seguito quanto previsto:
REGOLE GENERALI
Dal prossimo 01 aprile non sarà più previsto, in nessun caso, il regime della quarantena per contatto con soggetto positivo.
Al "contatto stretto" di soggetto confermato positivo verrà applicato il regime dell'autosorveglianza, con obbligo di indossare, al chiuso o in presenza di assembramenti, mascherine di tipo FFP2 o superiori, fino al 10° giorno successivo alla data del contatto.
NOTA: Alla data di oggi purtroppo non sono ancora pervenuti chiarimenti in merito alle modalità riservate ai contatti che abbiano un’età inferiore a 6 anni, soggetti notoriamente esonerati dall’uso della mascherina.
Confidiamo in comunicazioni esplicative in merito a breve.
Per i soggetti positivi è confermato l'obbligo di dimora ed il regime dell'isolamento.
La cessazione del regime di isolamento è riconosciuta valida anche a seguito di esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.
Almeno fino al prossimo 30 aprile sarà obbligatorio indossare la mascherina nei luoghi chiusi e/o all'aperto quando le condizioni presentino carattere di assembramento.
Fino al prossimo 30 aprile sarà obbligatorio indossare mascherine FFP2 o superiori:
a) per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.
Dal prossimo 01 aprile NON sarà più necessario essere in possesso del Green Pass per accedere a:
- Bar o ristoranti all'aperto
- Negozi
- Centri commerciali
- Parrucchieri ed estetisti
- Hotel e strutture ricettive
- Sagre e fiere
- Musei e mostre
- Spettacoli all’aperto
- Mezzi pubblici locali, come bus, tram, metro e treni regionali
Dal 1 fino al 30 aprile basterà il solo Green Pass base per accedere a:
- mense e catering continuativo su base contrattuale;
- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- concorsi pubblici;
- corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 -ter .1 e dagli articoli 4 -ter .1 e 4 -ter .2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.
Dal 1 fino al 30 aprile sarà necessario il possesso del Green Pass rafforzato (da vaccino o guarigione) per accedere a:
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
- convegni e congressi;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.
Fino al 30 aprile, in ogni caso per accedere ai luoghi di lavoro, i dipendenti non in regola con l'obbligo vaccinale dovranno essere comunque in possesso del Green Pass Base, ottenibile anche a seguito tampone con esito negativo.
Riteniamo infine, data la moltitudine di aspetti non ancora chiariti, che a breve verranno emesse ulteriori comunicazioni dagli enti preposti.
Sarà nostra cura provvedere alla loro pubblicazione e divulgazione.