11.07.2023
Pronti, r.e.n.t.ri. via!
La digitalizzazione è ora una realtà: come prepararsi, cosa fare, quali strumenti utilizzare
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PRONTI, R.E.N.T.Ri. VIA!
La digitalizzazione è ora una realtà: come prepararsi, cosa fare, quali strumenti utilizzare
Il 31 maggio 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il Decreto è entrato in vigore il 15 giugno 2023 ed è previsto un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento alla nuova disciplina a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.
Vediamo più nel dettaglio quali sono le novità introdotte dal regolamento.
CHI E' OBBLIGATO E CHI NO AD ISCRIVERSI AL R.E.N.T.Ri.
Le categorie obbligate ad iscriversi al R.E.N.T.Ri. sono:
1) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
2) i produttori di rifiuti pericolosi;
3) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
4) i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
5) i comuni o loro consorzi e le comunità montane, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Sono invece esonerati dall'obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che non producono rifiuti pericolosi. Infine, i soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo (paragrafo seguente), possono iscriversi volontariamente. È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo.
TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE AL RENTRI
Il nuovo regolamento, in vigore dal 15 giugno 2023, prevede un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti obbligati. L’arco temporale va dai 18 ai 30 mesi calcolati dall’entrata in vigore del DM 59/2023 in funzione della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.
L’articolo 13 del DM riporta le seguenti tempistiche di iscrizione al RENTRI conteggiati a far data dal 15 giugno 2023:
- enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, dal 18° mese ed entro i 60 giorni successivi
- enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti, dal 24° mese ed entro i 60 giorni successivi
- per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, dal 30° mese ed entro i 60 giorni successivi
Il numero dei dipendenti è determinato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
MODALITA' OPERATIVE DEL R.E.N.T.Ri.
A titolo esemplificativo, le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori o la trasmissione dei dati ed il suo funzionamento e per la compilazione dei modelli (cfr. art. 21), saranno definite dalla Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Albo nazionale gestori, con uno o più decreti direttoriali da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore, ossia entro il 15 dicembre 2023.
CONTRIBUTI ANNUALI DEL RENTRI
Oltre ai diritti di segreteria da versare al momento dell’iscrizione di importo pari a 10 euro valido per tutti i soggetti, le tariffe di iscrizione al RENTRI variano a seconda della dimensione delle imprese: dai 100 ai 15 euro per il contributo relativo al primo anno, mentre per i successivi si va dai 60 ai 10 euro da corrispondere entro il 30 aprile.
REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI
Con l’art. 4 del DM 59/2023 viene approvato il nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, riportato nell’allegato I al regolamento, che integra anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.
Il registro è tenuto, dai soggetti già individuati dall’art. 190 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, con le seguenti modalità:
- sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA;
- a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.
La tenuta del Registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale diverrà obbligatoria a partire dal diciottesimo mese dall’entrata in vigore del decreto.
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DI RIFIUTI
Con l’art. 5 del DM 59/2023 viene approvato il nuovo modello di formulario di identificazione del rifiuto (FIR), riportato nell’allegato II al regolamento.
L’emissione del FIR spetta al produttore/detentore del rifiuto o, su sua richiesta, sarà il trasportatore ad emetterlo e compilarlo.
I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI gestiscono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo, vidimato digitalmente con le modalità indicate all’articolo 6, comma 2. Stampato in due copie su fogli in formato A4, compilato, datato e firmato dal produttore/detentore e trasportatore nelle parti di propria competenza: una copia rimane al produttore/detentore, l’altra viene consegnata dal trasportatore all’impianto di destino dove l’addetto provvede alla chiusura con le informazioni richieste e restituisce copia al trasportatore. Spetta al trasportatore trasmettere una copia al produttore/detentore e/o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto secondo una delle modalità previste dal regolamento (consegna diretta, pec o altri servizi resi disponibili dal RENTRI).
Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale è vidimato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 2. Il formulario viene aggiornato da parte dei vari soggetti coinvolti tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto. La trasmissione del formulario controfirmato e datato dal destinatario avviene per il tramite del RENTRI. Il formulario è così reso disponibile dal RENTRI a tutti gli operatori intervenuti nella gestione del rifiuto.
COSA POSSIAMO FARE PER VOI
Acons ha già adottato da tempo un sistema informatizzato per la gestione dei rifiuti.
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